Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.
[2]I pescatori di coralli, spugne e tonno o addetti ad altre pesche periodiche, che il Ministero della Marina credera' di indicare annualmente, che si trovassero impegnati nella campagna di pesca possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.
[3]Per gli altri casi di inscritti che si trovino all'estero si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 17.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
