Art. 15
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 184 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.
tolto: Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento piu' vicino, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di 20 giorni.
tolto: Gli inscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo di dare subito notizia alla capitaneria di porto, non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal presente articolo, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sara' stabilita dal Ministero della marina.
tolto: La sessione completiva avra' la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.
tolto: Il Consiglio di leva potra' riunirsi anche in sedute suppletive nel periodo intercorrente fra la chiusura della 1ª sessione e quella della 2ª, quando cio' sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art15 · fonte del testo
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