Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 351 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: 1° I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorita' diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorita' del Regno.
tolto: Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della marina ai Consigli di leva dai quali gli inscritti dipendono.
tolto: 2° I militari di cui ai precedenti commi sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
tolto: In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
tolto: 3° Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sara' chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero o investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.
tolto: Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di eta' sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.
tolto: 4° Potranno ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, ed i tre mesi se provengono da paesi europei e del bacino mediterraneo.
tolto: Ai nazionali inscritti marittimi residenti in Libia, Eritrea, Somalia Italiana, e nell'oltre Giuba, nonche' a Rodi e nelle isole del Dodecanneso si applicano norme da stabilirsi con il regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art17 · fonte del testo
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