Art. 53 — Consulente tecnico in appello
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1992
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1992 al 27 dicembre 1992. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienzaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art53 · fonte del testo
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