Legge sull’adozione

Art. 41 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art41 · fonte del testo

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