Legge sull’adozione

Art. 40 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art40 · fonte del testo

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