Legge sull’adozione

Art. 39 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 2006 al 9 agosto 2007. Leggi il testo vigente →

La Commissione per le adozioni internazionali:

  • a)collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
  • b)propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
  • c)autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
  • d)agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
  • e)conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
  • f)promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
  • g)promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
  • h)autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
  • i)certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
  • l)per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa. 19
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233

19

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 18 luglio 2006 al 9 agosto 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1999 al 18 luglio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233

    Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari