Legge sull’adozione

Art. 14 adozione

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Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione e' comunicata ai servizi locali competenti perche' adottino le iniziative opportune.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1995

    Questione infondata
    10 maggio 1995

    La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, è sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilità solo in caso di loro irreperibilità) e la possibilità di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 10 adozione · Art. 11 adozione · Art. 12 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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