Art. 18 — Atti non soggetti a legalizzazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Abrogato dal 7 marzo 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Abrogato dal 7 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. 64 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art18 · fonte del testo
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