Art. 68 — Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Commette contrabbando chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art68 · fonte del testo

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