Art. 36 — Provviste di bordo delle navi ancorate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art36 · fonte del testo

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