Art. 62 — Approdo e ancoraggio di navi cariche di tabacco

[1]Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti dei Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.

[3]Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove e' permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art62 · fonte del testo

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