Art. 38 — Trasporti marittimi del sale per conto di privati

[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.

[2]Se la nave e' caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione e' limitato alle stive nelle quali il sale e' chiuso.

[3]Quando la spedizione del sale e' fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art38 · fonte del testo

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