Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 28 luglio 1983. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre a quanto e' disposto dal Codice di procedura penale sulla liberta' personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero quando si tratta di straniero che non da' idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.

[2]La liberazione noi, puo' essere ordinata fino a che l'identita' personale dell'imputato non e' stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non puo' superare il massimo della, pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne e' dato avviso all'Autorita' di pubblica sicurezza.

[3]I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorita' giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

[4]L'Amministrazione dei Monopoli, le Dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 28 luglio 1983

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 215/1983

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1983

    A seguito della contestuale dichiarazione di illegittimita` co- stituzionale dell'art. 332, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 limitatamente alle parole "ovvero quando si tratti di straniero che non da` idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende" (primo comma) e alle parole "o trattandosi di straniero fino a che questi non abbia pagato la cauzione o la malleveria" (secondo comma), deve essere dichiarata - a norma dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 - l'il- legittimita` costituzionale conseguenziale delle corrispondenti disposizioni della l. n. 907 del 1942, art. 108, primo e secondo comma.

    Art. 332 Testo unico in materia doganale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 108 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art108 · fonte del testo

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