Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 332

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale), promossi con le ordinanze emesse il

13 luglio 1978 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Catania, il 5 maggio 1980 dal Giudice istruttore del Tribunale di

Napoli, il 14 aprile 1981 dal Tribunale di Gorizia e il 10 luglio 1981

dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte al n. 516 del

registro ordinanze 1978, al n.467 del registro ordinanze 1980, al n.

530 del registro ordinanze 1981 e al n. 231 del registro ordinanze 1982

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979,

n. 215 del 1980, n. 325 del 1981 e n. 255 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania,

pronunciando sull'impugnazione proposta da Tzonis Demetre e Edvvin

Heaps, il primo cittadino greco ed il secondo cittadino britannico,

contro l'ordinanza del locale Tribunale datata 16 aprile 1977, che

aveva loro concesso il beneficio della libertà provvisoria previo

versamento di una cauzione di L. 326.000.000, pari al minimo della

multa prevista per il reato di contrabbando, aveva con ordinanza del 25

giugno 1977 disposto, in accoglimento dell'appello, la scarcerazione

dei due appellanti "perché i reati loro ascritti non consentono la

custodia preventiva". Tale provvedimento veniva però annullato dalla

Corte di cassazione, con sentenza del 31 ottobre 1977, perché nella

specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 332 t.u. legge

doganale 23 gennaio 1973, n. 43.

La Sezione istruttoria, nuovamente investita della questione, con

ordinanza del 13 luglio 1978 ha denunciato, in riferimento agli artt.

2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 332

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t. u. della legge doganale), nella parte

in cui "secondo l'interpretazione corrente (seguita anche dalla Corte

di cassazione nell'ordinanza di rinvio)" per gli stranieri imputati dei

reati di contrabbando che siano puniti anche con la sola pena

pecuniaria "consente la concessione della libertà provvisoria soltanto

ed esclusivamente previo versamento della cauzione in misura eguale al

minimo della pena edittale prevista e la durata massima della custodia

preventiva per tempo corrispondente alla durata massima della pena".

Premesso che nei confronti degli imputati procedevasi per reato

punibile con la sola pena pecuniaria - precisamente per contrabbando di

tabacchi esteri lavorati (artt. 25, 282, 301, 341 d.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43; 1, 10, 11, 12 legge 3 gennaio 1951, n. 27; 7 legge 10

dicembre 1975, n. 724) ed omesso pagamento dell'IVA (artt. 1, 2, 6, 13,

16, 67, 69 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1, 3 legge 10 dicembre

1975, n. 724) - e che secondo le regole generali per tali reati non

sarebbe consentita l'emissione del mandato di cattura, il giudice a quo

rileva che con la disposizione impugnata si verificherebbe nei casi,

come quello sottoposto al suo esame, in cui l'imputato si trova

nell'impossibilità di prestare la cauzione, un'espiazione preventiva

di pena nella sua interezza ed una conversione preventiva della pena

pecuniaria in pena detentiva, situazioni entrambe realizzate nei

riguardi di una pena che nella quasi totalità dei casi risulterà

inferiore a quella che sarà definitivamente inflitta, sia per

l'eccezionalità teorica e pratica dell'inflizione della pena massima,

sia perché nel determinare questa ultima durante la fase istruttoria

non influiscono le attenuanti che, invece, incidono durante la fase del

giudizio nella misura della diminuzione minima della pena, spesso di un

solo giorno.

Sarebbe conseguentemente violato il principio di eguaglianza, "in

relazione al diritto primario della libertà e in adempimento ai

trattati internazionali, in particolare alla Convenzione sui diritti e

sulle libertà fondamentali dell'uomo approvata con legge 4 agosto

1955, n. 848", in quanto, nei casi di contrabbando commesso dallo

straniero, lo stato di non abbienza o l'impossibilità di prestare

cauzione (anche in considerazione dell'inoperatività di misure

sostitutive, che sono, invece, previste dal codice di procedura

penale), determinerebbe un considerevole aggravamento della posizione

dell'imputato, soggetto ad una carcerazione preventiva obbligatoria (e

per un tempo corrispondente al massimo della pena, anche nei casi in

cui, secondo le regole generali, la cattura è vietata), quando il

pagamento della cauzione riduce questa obbligatoria espiazione

preventiva al minimo.

Un limite di carcerazione preventiva pari al massimo della pena

finirebbe per snaturarne, poi, lo stesso concetto perché, quando la

privazione della libertà personale si sia protratta per un periodo di

tempo pari al massimo della pena edittale, la scarcerazione non sarebbe

tanto la conseguenza del raggiungimento del limite della carcerazione

preventiva, quanto l'esplicazione del diritto dell'imputato ad essere

rimesso in libertà per avere scontato il massimo della pena che gli si

potrebbe infliggere (come, del resto, avveniva anche per i reati

"comuni", prima che fossero fissati i limiti della carcerazione

preventiva) ed a questa particolare situazione cederebbe ogni

obbligatorietà del mandato di cattura. Ove poi si tenesse conto che,

intervenuta una condanna non definitiva, l'imputato ha diritto alla

scarcerazione quando ha scontato la pena inflitta (art. 275 c.p.p.),

risulterebbe chiaro che dopo la sentenza di primo grado, "nei casi del

tipo in esame", non vi sarebbe più un concreto limite di carcerazione

preventiva in senso proprio; esso, inoltre, nel corso della fase

istruttoria, sarebbe sempre più alto del tempo occorrente dopo la

pronuncia di primo grado per la scarcerazione ai sensi dell'art. 275

c.p.p., con conseguente "sovvertimento sia logico sia del sistema, che

contrasta con l'art. 13 della Costituzione".

Il giudice a quo ricorda, poi, le sentenze della Corte n. 26 del

1964 e n. 120 del 1967 (che dichiararono non fondata la medesima

questione di legittimità costituzionale, riferita all'art. 139 legge

25 settembre 1940, n. 1424) per precisare come queste decisioni si

riferivano "ai ben diversi casi per i quali era prevista anche la pena

detentiva", chiedendo un "riesame in via specifica e quantitativa" di

tali sentenze perché non si tratterebbe più soltanto di diversità

per categorie di reati (il contrabbando rispetto agli altri) e di

persone (gli stranieri o i non identificati rispetto agli altri), "ma

della certa realizzazione di una carcerazione preventiva nel massimo

edittale e, quindi, certamente superiore alla pena che concretamente

sarà inflitta"; si tratterebbe "di una certa carcerazione sofferta in

più cioè abusivamente e, quindi, illegittimamente, in violazione ad

un diritto fondamentale dell'uomo". Questo risultato si porrebbe

sicuramente in violazione ai principi della nostra Costituzione ed in

modo specifico agli artt. 2, 3, 10, 13 e 27.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 17 gennaio 1979.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata (anche se poi

nelle conclusioni dell'atto di intervento si domanda una dichiarazione

di non fondatezza), avendo la Corte costituzionale, con le sentenze

ricordate dal giudice a quo, già giudicato, sotto tutti i profili di

pretesa incostituzionalità dedotti dall'ordinanza di rimessione, la

questione.

Con particolare riguardo alle differenze esistenti fra il sistema

previsto dall'art. 332 del t.u. della legge doganale e le norme del

codice di procedura penale che disciplinano la custodia preventiva,

l'Avvocatura rileva che effettivamente si realizza un "sovvertimento

logico" delle prime rispetto alle seconde, giacché la detenzione dello

straniero ex art. 332 sarebbe istituto profondamente diverso dalla

custodia preventiva, costituendo una misura cautelare apprestata al

fine di soddisfare l'esigenza dello Stato di garantirsi contro

l'insolvenza; un tale tipo di cautela non verrebbe meno a seguito della

pronuncia della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se non

sia prestata, appunto, cauzione o malleveria. La custodia preventiva,

invece, risponderebbe alle diverse esigenze di limitare la libertà a

chi sia imputato di reati talmente gravi da farlo ritenere persona

socialmente pericolosa e di mantenerlo a disposizione dell'autorità

giudiziaria per l'accertamento dei fatti.

Il sistema non contrasterebbe, tuttavia, con le norme della

Costituzione sia nelle singole disposizioni, sia nei principi da essa

desumibili.

2. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pandelis

Malahaias, Pilos Alexandros ed altri, imputati di associazione per

delinquere e di contrabbando di sigarette estere, il Giudice istruttore

del Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di concessione della

libertà provvisoria avanzata dal Pandelis e dal Pilos, emetteva in

data 21 marzo 1980 ordinanza di concessione del richiesto beneficio,

subordinando l'operatività dello stesso al versamento di una cauzione

di L. 500.000.000, ai sensi dell'art. 332 del t. u. della legge

doganale. Successivamente, i prevenuti presentavano una nuova istanza

con la quale domandavano la revoca dell'obbligo di prestare la cauzione

e la conferma della concessione della libertà provvisoria,

argomentando la loro richiesta con il richiamo alla sentenza n. 131 del

1979 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo

il regime della convertibilità delle pene pecuniarie in pene

detentive; in subordine, chiedevano che il Giudice istruttore

denunciasse l'illegittimità della citata disposizione in riferimento

agli artt. 3 e 10 della Costituzione.

Con ordinanza del 5 maggio 1980 il Giudice istruttore ha sollevato

la questione di legittimità dell'art. 332 t. u. della legge doganale

per contrasto con l'art. 3 Cost.

Premette il giudice a quo, con ciò disattendendo la domanda

principale avanzata dagli imputati, che l'art. 332 t. u. della legge

doganale, essendo "norma autonoma ed indipendente rispetto all'art. 136

c.p.", non sarebbe stato direttamente attinto dalla dichiarazione di

illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, pronunciata

con la indicata sentenza di questa Corte. Le due disposizioni, infatti,

opererebbero su due piani radicalmente diversi, dettando la prima una

particolare disciplina relativa alla libertà personale del "colpevole"

del reato di contrabbando con esclusivo riferimento alla fase

dell'istruzione, e prevedendo, invece, la seconda il meccanismo

giuridico della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva

nell'ipotesi di insolvenza del "condannato" con esclusivo riguardo

"allo stato processuale della esecuzione della pena". Inoltre, le due

disposizioni poste a confronto sarebbero fondate su diversi

presupposti, richiedendo, da un lato, l'art. 136 c.p. il mancato

pagamento della pena pecuniaria accompagnato dal rigoroso accertamento

della insolvibilità del condannato ed occorrendo, invece, per

l'operatività dell'art. 332, che non sia nota l'identità del

colpevole del reato di contrabbando, se italiano, e che venga omessa la

prestazione della cauzione o della malleveria per il pagamento delle

multe o delle ammende, se il colpevole sia straniero. Sempre per

confutare la pretesa intervenuta abrogazione della disposizione del t.

u. della legge doganale, il Giudice istruttore deduce ancora la diversa

"natura formale" delle due disposizioni: l'art. 136 c.p. opererebbe,

prevedendo un sistema di conversione delle pene detentive valido per

tutti i soggetti, nel campo del diritto comune, mentre l'art. 332 t. u.

legge doganale opererebbe nell'area del diritto speciale, introducendo

un meccanismo cautelativo ed afflittivo particolare, esplicante la sua

concreta efficacia nei confronti di soggetti determinati (il cittadino

di cui non sia nota l'identità e lo straniero che non dia le garanzie

previste dalla legge).

Presupposta, quindi, l'attuale vigenza dell'art. 332, il giudice a

quo ha ritenuto tale disposizione non conforme al principio di

eguaglianza "in relazione al regime giuridico chiaramente

discriminatorio che essa determina fra gli stranieri che godono di una

situazione economica molto agiata, e tale, comunque, che consente di

soddisfare la prestazione delle cauzioni particolarmente elevate che

condizionano la liberazione del colpevole dei reati previsti dalla

legge doganale e lo straniero che, al contrario, non dispone di una

situazione finanziaria sufficiente per beneficiare del disposto della

seconda parte del primo comma dell'articolo censurato".

Secondo il Giudice istruttore, il principio di eguaglianza sarebbe

operante anche nei confronti degli stranieri, così come ritenuto dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 1967, con la quale è

stato affermato "in modo chiaro ed inequivocabile" che l'art. 3 Cost.

non deve essere interpretato isolatamente, ma nel quadro sistematico

generale della normativa costituzionale ed in particolare in

connessione con gli artt. 2 e 10, il primo dei quali riconosce a tutti,

cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre il

secondo stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è

regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali: l'art. 3, secondo la Corte, pur rivolgendosi ai soli

cittadini dal punto di vista letterale, fissa un principio che non può

non riferirsi anche agli stranieri quando sia in gioco il rispetto dei

diritti fondamentali di cui all'art. 2.

Applicando tali principi alla norma impugnata, il giudice a quo

rileva che l'art. 332 t. u. legge doganale determinerebbe conseguenze

penali diverse per gli stranieri che si siano resi colpevoli di reati

identici e di pari intensità (in quanto previsti dalla stessa norma

incriminatrice), solo perché alcuni (quelli che godono di una

posizione molto agiata) sono posti in grado di prestare idonea

cauzione, mentre gli altri (coloro che, invece, non dispongono di mezzi

finanziari sufficienti per far fronte agli obblighi imposti dall'art.

332) non sono posti in grado di farlo. In tal modo si finirebbe,

prosegue il giudice a quo, riportando un passo della decisione n. 131

del 1979 di questa Corte, con "il fondare la soddisfazione del

principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena, proprio sul

sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione

determinata dalle condizioni economiche del condannato" o

dell'imputato; prova evidente che non sarebbero ancora scomparse -

secondo il Giudice istruttore- "da uno Stato, che si definisce moderno

e democratico concezioni paleogiuridiche, basate sulla fungibilità tra

libertà e patrimonio personale" (viene ancora richiamata la sentenza

n. 131 del 1979 della Corte).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 agosto 1980.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver sostanzialmente riprodotto le deduzioni del precedente

atto di intervento, l'Avvocatura, soffermandosi ad esaminare

l'incidenza della sentenza n. 131 del 1979 sulla norma impugnata,

rileva che tale decisione sarebbe del tutto ininfluente, giacché nel

regime dell'art. 332 d.P.R. n. 43 del 1972 si tratterebbe soltanto di

consentire allo Stato il soddisfacimento dei suoi crediti, secondo

un'esigenza riconosciuta dall'ordinamento interno e dalla normativa

internazionale.

3. - Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza emessa il 14 aprile

1981 nel procedimento penale a carico di Msatfi Salah (imputato dei

reati di cui agli artt. 282,295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 67,69 e

70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1 e 8 d.l. 20 aprile 1971, n. 163,

convertito in legge 18 giugno 1971, n. 376), ha denunciato

l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 332

d.P.R. n. 43 del 1973, data la ingiustificata disparità di trattamento

che esso determinerebbe tra lo straniero che non sia in grado di

prestare idonea cauzione o malleveria ed il cittadino italiano.

Tale diseguaglianza sarebbe divenuta ancor più evidente in quanto

la pena della multa, la sola da infliggere in base ai reati contestati,

non potrebbe più, anche in ipotesi di condanna definitiva, essere

convertita in pena detentiva, a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 136 c.p. e dell'art. 586,

quarto comma, c.p.p.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 25 novembre 1981.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha

chiesto, riportandosi ai precedenti atti di intervento, che la

questione sia dichiarata non fondata.

4. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 luglio 1981,

pronunciata nel procedimento penale a carico di Vassos Kostantinos,

Skorzos Lazaros, Hatziathnassiou Padaleon, Liberopoulos Panatios,

Zalakotas Joannis e Ibacache Bernal Victor, tutti cittadini greci, ha

ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 332 d.P.R. n. 43 del 1973, in riferimento agli

artt. 3,27, secondo comma, e 13, ultimo comma, Cost., nella parte in

cui impone la carcerazione preventiva e fa divieto di ordinare la

liberazione degli imputati stranieri che non prestino cauzione o

malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.

La Cassazione, premessa l'intervenuta caducazione dell'art. 136

c.p., e ricordate due sue precedenti decisioni con le quali è stata

ritenuta illegittima la detenzione dello straniero che non abbia

prestato né cauzione né malleveria e che sia stato condannato con

sentenza passata in giudicato alla pena detentiva interamente scontata

ed a pena pecuniaria insoluta per il reato di contrabbando, ha rilevato

che, pur trovandosi il processo in fase di cognizione, apparirebbero

innegabili le ripercussioni della sentenza n. 131 del 1979 di questa

Corte, essendo l'arresto obbligatorio ed il divieto di liberazione

dello straniero che non presti cauzione o malleveria giustificati

soltanto dalla funzione cautelare della carcerazione preventiva in

ordine all'esecuzione della eventuale condanna, e non avendo, invece,

una tale funzione cautelare alcun senso "in previsione di un evento

futuro - la detenzione a seguito della conversione - il cui verificarsi

non è più ipotizzabile". Di conseguenza, sembrerebbe contrario ad

ogni criterio di ragionevolezza privare della libertà personale

l'imputato per un reato in ordine al quale non potrà essere mai

irrogata una pena detentiva (neppure a titolo di conversione

dell'originaria pena pecuniaria), con conseguente contrasto con i

principi costituzionali: di eguaglianza, oltre che per l'intrinseca

irragionevolezza della norma impugnata anche sotto il profilo del

diverso e, quindi, ancora irragionevole, trattamento riservato allo

straniero abbiente rispetto a quello che tale non è (e che, perciò,

per non poter prestare garanzie patrimoniali, viene privato della

libertà personale a titolo di carcerazione preventiva); di presunzione

di non colpevolezza fino al giudicato, essendo l'imputato sottoposto,

nel corso del processo, a misure restrittive in via cautelare

sostanzialmente più onerose di quelle cui sarebbe in concreto

assoggettabile nel caso di accertamento definitivo della sua

colpevolezza; della fissazione, per legge, dei limiti massimi di

carcerazione preventiva, dovendosi, nella specie, determinare tali

limiti nel massimo della pena detentiva stabilito dalla legge per la

conversione della multa non pagata, "con la conseguenza, tenuto conto

delle esemplari pene pecuniarie comminate dal d.P.R. n. 43 del 1973, di

individuare termini di carcerazione preventiva irragionevolmente

eccessivi, di gran lunga superiori a quelli indicati dall'art. 272

c.p.p. per delitti carichi di maggior disvalore giuridico-sociale,

quali, ad es., l'omicidio volontario".

In questo giudizio non vi è stato né intervento della Presidenza

del Consiglio né costituzione delle parti private. Considerato in diritto :

1. - Anche se con riferimento a parametri costituzionali

parzialmente differenziati, le quattro ordinanze riassunte in narrativa

riguardano tutte l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: i

relativi giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Più esattamente, come puntualizza nel suo dispositivo

l'ordinanza della Corte di cassazione, le questioni dedotte

assoggettano a vaglio di costituzionalità la "parte in cui il detto

articolo impone la carcerazione preventiva e fa divieto di ordinare la

liberazione degli imputati stranieri, che non prestino cauzione o

malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende". Anzi, poiché

l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, consta di cinque commi,

il primo dei quali impone che sia arrestato immediatamente ed il

secondo vieta che sia liberato anteriormente alle scadenze ivi

stabilite non soltanto l'imputato "straniero che non dà idonea

cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", ma

anche l'imputato di cui "non è nota" l'identità personale, la "parte"

in discussione viene ad identificarsi con la parte del primo comma e la

parte del secondo comma concernenti l'imputato straniero, mentre

restano impregiudicate, oltre ai tre commi successivi, le analoghe

parti concernenti l'imputato di cui non è stata accertata l'identità

personale.

3. - L'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale), riproduce, alla

lettera, l'art. 139 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge

doganale), già oggetto di due interventi da parte di questa Corte,

sfociati entrambi in pronunce di rigetto. Ed invero, dapprima, è

stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 26 del 1964, una

questione di legittimità dell'art. 139, secondo comma, ultimo periodo

("Tuttavia, la detenzione del colpevole non può superare il massimo

della pena stabilita dalla legge per il reato di cui è imputato, od i

tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione"), in

riferimento all'art. 13, quinto comma, Cost., e, poi, con la sentenza

n. 120 del 1967, una questione di legittimità dell'art. 139, in

riferimento agli artt. 3 (collegato, nella parte motiva, con l'art. 2),

10, secondo comma, e 27 Cost., così "da escludere", fra l'altro,

l'esistenza di "una illegittima discriminazione per lo straniero"

rispetto al cittadino.

4. - Poiché anche i giudizi ora riuniti, considerati nel loro

insieme, coinvolgono parametri facenti capo agli artt. 2, 3, 10, 13 e

27 Cost., occorre verificare in via preliminare se le ordinanze di

rimessione sottopongano ad indagine profili in qualche modo diversi da

quelli esaminati in precedenza, tanto più che l'Avvocatura dello

Stato, nell'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

nel giudizio promosso dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello

di Catania, formula inizialmente una richiesta di manifesta

infondatezza, asserendo che "tutti i profili di pretesa

incostituzionalità" della norma in discussione "sono stati già

esaminati e risolti negativamente dalla Corte".

In proposito, è agevole rilevare, anzitutto, che le altre tre

ordinanze (Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, Tribunale di

Gorizia, Corte di cassazione) - tutte emanate dopo la pubblicazione

della sentenza 21 novembre 1979, n. 131, con cui questa Corte ha

dichiarato non legittimo l'istituto della conversione in pene detentive

delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato

(v. art. 136 testo originario del c.p. 1930; art. 586, quarto comma,

testo originario del c.p.p. 1930) - si richiamano più o meno

direttamente a tale pronuncia, ravvisando nel suo dispositivo

(Tribunale di Gorizia, Corte di cassazione) o in alcuni passaggi della

sua motivazione (Giudice istruttore del Tribunale di Napoli) nuovi

elementi atti a proporre, nei riguardi dell'art. 332 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43, dubbi di costituzionalità prospettati senza

successo nei riguardi dell'art. 139 della legge 25 settembre 1940, n.

1424. Quanto, poi, all'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Catania, è significativo che anch'essa, benché anteriore

alla sentenza n. 131 del 1979, muova alla norma, tra gli altri

addebiti, quello di realizzare "una conversione preventiva della pena

pecuniaria in detentiva con considerevole aggravamento", mai prima

portato all'attenzione di questa Corte.

5. - Ciò premesso, le censure attualmente rivolte all'art. 332 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte o, meglio, nelle parti che

già si è avuto modo di circoscrivere, si possono sintetizzare così:

A) Tutte le ordinanze in esame reputano violato l'art. 3 Cost.,

anche se sotto angolature differenti, senza che, peraltro, queste si

escludano a vicenda, tanto da trovarsi talora affiancate nella stessa

ordinanza.

Così, la Corte di cassazione assume leso l'art. 3, in primo luogo,

"attesoché sembra contrario ad ogni criterio di ragionevolezza privare

della libertà personale l'imputato per un reato in ordine al quale non

potrà mai essere comminata una pena detentiva neppure a titolo di

conversione dell'originaria comminatoria di pena pecuniaria"; e, subito

dopo, "anche sotto il profilo del diverso e quindi irragionevole

trattamento riservato allo straniero abbiente rispetto a quello che non

lo è". Questa seconda prospettazione si ritrova, e da sola,

nell'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, mentre

il Tribunale di Gorizia si sofferma sulla diseguaglianza di trattamento

fra lo straniero ed il cittadino italiano, ritenendo riproponibile la

tematica disattesa dalla sentenza n. 120 del 1967, in quanto la

diseguaglianza risulterebbe ora "più palese", una volta eliminata la

possibilità di conversione della pena pecuniaria in detentiva. A sua

volta, la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania ravvisa

un'"aperta violazione del principio di eguaglianza, in relazione al

diritto primario della libertà ed in adempimento ai trattati

internazionali" (da qui il concomitante riferimento agli artt. 2 e 10

Cost.), dato che "nei casi di contrabbando commesso da straniero lo

stato di abbienza o di impossibilità a prestare la cauzione, in

considerazione anche della mancanza di previsione di possibilità di

sostituirla con altre misure (com'è secondo il codice di procedura

penale), costituisce un particolare aggravamento della posizione

personale dell'imputato, perché fa diventare obbligatoria la

carcerazione preventiva anche nei casi in cui, secondo la legge comune,

la cattura è vietata e per un tempo corrispondente al massimo della

pena. Di converso, il pagamento della cauzione riduce

quest'obbligatoria espiazione preventiva al minimo": con il che la

diseguaglianza fra straniero e cittadino italiano viene ad aggiungersi

alla diseguaglianza fra straniero abbiente e straniero non abbiente.

B) Due ordinanze (Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Catania, Corte di cassazione) assumono leso anche l'art. 13, quinto

comma, Cost., riprospettando la tematica disattesa dalla sentenza n. 26

del 1964, ma non più attraverso un puro e semplice raffronto con i

termini massimi ordinariamente previsti dall'art. 272 c.p.p., bensì

attraverso la rilevazione degli eccessi insiti nella deroga a tale

articolo. "Un limite di carcerazione preventiva pari al massimo della

pena snatura il concetto stesso della carcerazione preventiva" si legge

nell'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Catania; di "termini di carcerazione preventiva irragionevolmente

eccessivi, di gran lunga superiori a quelli indicati dall'art. 272

c.p.p. per delitti carichi di maggior disvalore giuridico-sociale,

quali, ad es. l'omicidio volontario" si parla nell'ordinanza della

Corte di cassazione.

C) Le stesse due ordinanze appena ricordate ipotizzano, infine, un

contrasto con l'art. 27, secondo comma, Cost., non potendo la

presunzione di non colpevolezza consentire che l'imputato sia

"sottoposto, nel corso del processo, a misure restrittive in via

cautelare, sostanzialmente più onerose di quelle cui sarebbe in

concreto assoggettato nel caso di accertamento definitivo della sua

colpevolezza" (così l'ordinanza della Corte di cassazione), stante la

"certa realizzazione di una carcerazione preventiva... superiore alla

pena che concretamente sarà inflitta" (così, anche se in modo

generico, l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello

di Catania).

6. - Prima di analizzare la consistenza dei dubbi che si sono

riassunti, occorre dar cenno della tesi interpretativa, non priva di

riscontri giurisprudenziali e dottrinari, secondo cui la declaratoria

di illegittimità dell'art. 136 testo originario del c.p. 1930, facendo

venir meno un presupposto di applicabilità dell'art. 332 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (appunto, la conversione della pena pecuniaria in

pena detentiva), ne avrebbe determinato l'abrogazione: e questo non

solo nei confronti degli stranieri destinatari di nuove imputazioni

comportanti pene pecuniarie, ma anche nei confronti degli stranieri in

detenzione preventiva per analoghe imputazioni precedentemente

contestate.

Le ordinanze del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, del

Tribunale di Gorizia e della Corte di cassazione impediscono di

considerare una tale interpretazione diritto vivente; anzi, l'ultima di

dette ordinanze induce a ravvisare il diritto vivente proprio in

coincidenza con l'interpretazione all'esame di questa Corte, basata

sulla persistente vigenza dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.

43.

Piuttosto, ci si deve far carico di una più attenta messa a punto

dei rapporti tra il testo dell'art. 136 c.p. dichiarato illegittimo

dalla sentenza n. 131 del 1979 e l'art. 332 del decreto n. 43 del 1973,

a causa della differente configurazione che a tali rapporti danno, da

un lato, le ordinanze della Corte di cassazione e del Tribunale di

Gorizia e, dall'altro, l'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale

di Napoli. Mentre la Corte di cassazione (e così sostanzialmente anche

il Tribunale di Gorizia) ritiene "l'arresto obbligatorio e il divieto

di liberazione dello straniero che non presti cauzione o malleveria

(per il pagamento della multa o dell'ammenda) giustificato soltanto

dalla funzione cautelare della carcerazione preventiva in ordine

all'esecuzione dell'eventuale condanna", il Giudice istruttore del

Tribunale di Napoli considera l'art. 332 del decreto n. 43 del 1973

"norma autonoma e indipendente rispetto all'art. 136 c.p.", in quanto

le due norme "estrinsecano la loro operatività su due piani

completamente diversi" (e cioè: la prima nell'ambito del processo di

cognizione, la seconda con esclusivo riferimento alla fase

dell'esecuzione), muovendo da "presupposti" diversi (e cioè: la prima

dal semplice fatto che lo straniero non presti idonea cauzione o

malleveria, la seconda dal rigoroso accertamento dell'insolvibilità

del condannato).

Effettivamente, né la diversità dei piani (o, meglio, degli

ambiti processuali) applicativi, né la diversità dei rispettivi

presupposti possono essere negate. La diversità degli ambiti

processuali, nonostante l'inappropriato uso per ben quattro volte

dell'espressione "colpevole" da parte dell'art. 332 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (come già da parte dell'art. 139 della legge 25

settembre 1940, n. 1424), è ribadita dal similare art. 108 della legge

17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi),

che fa sistematico uso dell'espressione "imputato", ad eccezione di un

caso, comunque chiaramente riconducibile nel processo di cognizione (vi

si parla, infatti, di "massimo della pena stabilita dalla legge", con

ovvio riferimento alla sanzione irrogabile in astratto); la diversità

dei presupposti - nonostante il completo silenzio serbato dall'art. 332

del decreto n. 43 del 1973, come già dall'art. 139 della legge n.

1424 del 1940, per quanto riguarda il momento del passaggio dal

processo di cognizione alla fase dell'esecuzione - è riconosciuta,

dopo le incertezze del passato, dall'ormai costante giurisprudenza

della Corte di cassazione, richiamata nelle premesse dell'ordinanza di

rimessione della Corte stessa, che ritiene contra legem la detenzione

dello straniero una volta che la condanna a pena pecuniaria sia

divenuta irrevocabile e, quindi, esecutiva.

Tutto ciò non comporta, peraltro, né che l'estromissione

dall'ordinamento della convertibilità della pena pecuniaria in pena

detentiva nel corso dell'esecuzione, a seguito della declaratoria di

illegittimità dell'art. 136 c.p. da parte della sentenza n. 131 del

1979, sia priva di ripercussioni sulle valutazioni di costituzionalità

dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; né che i principi

argomentativi ispiratori della decisione così ripetutamente menzionata

siano aprioristicamente estranei alla presente tematica. Del resto, la

stessa ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, pur

nell'ottica della separatezza delle due norme, conclude la sua

motivazione con un esplicito richiamo alla parte della sentenza n. 131

del 1979 volta a stigmatizzare il retaggio di concezioni arcaiche o

paleogiuridiche "basate sulla fungibilità tra libertà e patrimonio

personali".

7. - Venendo alle censure dedotte, le prime a dover essere

sottoposte ad esame sono sicuramente quelle imperniate in vario modo

sull'art. 3 Cost., non tanto perché la loro presenza si riscontra in

tutti i provvedimenti di rimessione, quanto perché esse, coinvolgendo

l'istituto dell'arresto obbligatorio dello straniero che non dia idonea

cauzione o malleveria per il pagamento delle pene pecuniarie (e,

dunque, l'"an" o, meglio, l'"in sé" dell'istituto), precedono, in

ordine logico, le censure che, come quelle imperniate sugli artt. 13,

quinto comma, e 27, secondo comma, Cost., si soffermano particolarmente

sull'esorbitante durata dell'arresto (e, dunque, sul "quantum" o,

meglio, sul "grado di intensità" dell'istituto).

Tra le censure che si rifanno all'art. 3 Cost. viene ad occupare, a

sua volta, una posizione di priorità nei confronti delle altre quella

che per l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si traduce in un

addebito di irrazionalità intrinseca. Questa priorità - evidenziata

dalla stessa ordinanza della Corte di cassazione che, nel sollevare

tale addebito, ne aggiunge, come già si è visto, un secondo, rivolto

in subordine contro la differenziazione tra straniero abbiente e

straniero non abbiente - trova spiegazione nell'incidenza che

l'eventuale irrazionalità intrinseca avrebbe sull'essenza stessa

dell'istituto: viceversa, i profili di comparaziore, come quelli tra lo

straniero abbiente e lo straniero non abbiente o tra il cittadino e lo

straniero (il che vale anche per i parametri degli artt. 2 e 10 Cost.,

richiamati, unitamente all'art. 3, dalla Sezione istruttoria della

Corte d'appello di Catania), limitandosi a contestare una differenza di

trattamento, non mettono in discussione, anzi presuppongono, la

legittimità dei termini normativi, oggetto di raffronto comparativo,

in sé e di per sé considerati.

A questo punto, dunque, si deve affrontare la tematica dei rapporti

tra l'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'art. 3 Cost.,

sotto il primo dei profili prospettati dall'ordinanza della Corte di

cassazione (irrazionalità intrinseca).

8. - La questione è fondata.

Già in due occasioni questa Corte era pervenuta a dichiarare

illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., norme che imponevano la

carcerazione preventiva per reati punibili con sola pena pecuniaria:

nel primo caso (sentenza n. 39 del 1970) la questione verteva

sull'arresto obbligatorio in flagranza nei confronti del contravventore

al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al

pubblico, cioè di un contravventore che, "tutt'al più, sarà

passibile della pena dell'ammenda" (artt. 85 e 220 del r.d. 18 giugno

1931, n. 773); nel secondo caso (sentenza n. 42 del 1973) era in

discussione l'emissione del mandato di cattura obbligatoriamente

prevista anche per le ipotesi nelle quali il fatto di vendere o mettere

in vendita merci a prezzi superiori, in quanto addebitato come "di

lieve entità", può essere "punito solo con la multa" (artt. 14, terzo

comma, e 15, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 15 settembre 1947, n.

896).

Per la prima sentenza, la specifica ipotesi di carcerazione

preventiva non trovava giustificazione di fronte all'art. 3 Cost. (là

invocato a causa della diversità di trattamento riscontrabile rispetto

a tutti gli altri reati punibili con pena detentiva ma non suscettibili

di arresto in ilagranza) "né con la gravità del reato, che, anzi, la

legge stessa considera di così scarsa entità da comportare, come si

è detto, la sanzione contravvenzionale dell'ammenda; né con

ragionevoli motivi di prevenzione, che la mascheratura è lungi dal

denotare, di per sé, una qualsiasi pericolosità del soggetto attivo":

due argomentazioni, queste, che non si possono ripetere tali e quali in

ordine ai delitti per le cui ipotesi non aggravate il d.P.R. 23 gennaio

1973, n. 43, commina la sola pena della multa (le contravvenzioni

punibili con la sola pena dell'ammenda sono ora depenalizzate, non

esistendo ipotesi aggravate punibili con l'arresto). A sua volta, per

la seconda sentenza, l'irrazionalità ex art. 3 Cost. era da ravvisare

nell'essere l'autorità giudiziaria "obbligatoriamente tenuta a

disporre la cattura anche per un fatto nel quale essa stessa, nella sua

preliminare delibazione, ravvisi gli estremi della tenuità": una

considerazione, pure questa, che non trova pieno riscontro nel settore

regolamentato dal d.P.R. n. 43 del 1973. D'altra parte, per quanto

riguarda l'art. 332 di tale decreto, che prescrive l'arresto quando non

sia data cauzione o malleveria "per il pagamento delle multe o delle

ammende", essendovi in allora posto per la conversione della pena

pecuniaria insoluta in pena detentiva, non mancava la possibilità che

la pena detentiva, pur non comminabile all'atto della condanna,

subentrasse alla pena pecuniaria in sede di esecuzione.

Come osserva l'ordinanza della Corte di cassazione, adesso che, a

seguito della sentenza n. 131 del 1979, la pena detentiva non può più

subentrare alla pena pecuniaria insoluta, la previsione di una

carcerazione preventiva così finalizzata, a carico di un imputato nei

cui confronti la pena detentiva non potrà più trovare esecuzione in

alcun modo ed in alcuna forma, si appalesa "contraria ad ogni criterio

di ragionevolezza", qualunque sia l'entità della pena pecuniaria

irrogabile.

A tutto concedere sulla natura giuridica di questa speciale figura

di carcerazione preventiva (arresto obbligatorio e divieto di

liberazione se non viene prestata idonea cauzione o malleveria per il

pagamento della pena pecuniaria; liberazione dovuta e, pertanto, non

libertà provvisoria, ma scarcerazione immediata se viene prestata

idonea cauzione o malleveria), e, quindi, anche ad ammettere che si sia

in presenza non di un'anticipata espiazione della pena (in tal caso, si

arriverebbe all'assurdità di far scontare sotto forma di carcerazione

preventiva un'eventuale sanzione non espiabile sotto specie di pena

detentiva), bensì di una misura cautelare sussidiaria e mediata

rispetto alla misura cautelare principale e diretta (cioè, la cauzione

o malleveria) preordinata soltanto ad assicurare il pagamento della

pena pecuniaria, un dato rimane innegabile: l'arresto obbligatorio e il

divieto di scarcerazione si risolvono in un mezzo di pressione

esercitato sulla persona fisica dell'imputato all'unico fine di

costringerlo all'esborso anticipato di una somma che, in caso di

condanna a pena pecuniaria, non potrebbe mai essere ottenuta dallo

Stato utilizzando nella fase dell'esecuzione analoghi strumenti di

coercizione fisica.

Questo insieme di valutazioni - che, facendo leva su un riverbero

della sentenza n. 131 del 1979, portano a concludere nel senso di una

palese irrazionalità delle prescrizioni in esame, anche tenuto conto

di quelle che sono le normali finalità della carcerazione preventiva:

un'irrazionalità tanto più grave e tanto meno tollerabile in quanto a

risentirne è un fondamentale valore quale la libertà personale -

coinvolge, anzitutto, le ipotesi (normalmente, ma non esclusivamente,

prese in considerazione dalle ordinanze di rimessione) nelle quali

l'applicazione dell'art. 332 del d.P.R. n. 43 del 1973 concerne reati

punibili esclusivamente con pena pecuniaria. Ma ciò non toglie che ne

rimangano coinvolte anche le ipotesi in cui il prolungarsi dell'arresto

dello straniero abbia attinenza a reati punibili congiuntamente con

pena detentiva e con pena pecuniaria (o - anche se questa eventualità

non trova riscontro nelle previsioni del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

- con pena detentiva alternativamente a pena pecuniaria): ovviamente, e

sempreché rispetto alla pena detentiva la carcerazione preventiva

trovi titolo nelle ordinarie previsioni delle leggi processuali penali,

l'irrazionalità dell'arresto verrà a delinearsi quando il periodo di

carcerazione già sofferto assorba i rapporti con la pena detentiva,

così che il suo proseguire trovi titolo soltanto nella mancata

prestazione della cauzione o della malleveria preordinata a garantire

il pagamento della pena pecuniaria.

L'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, va, dunque,

dichiarato illegittimo relativamente sia alle parole del primo comma:

"ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o

malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", sia alle

parole del secondo comma: "o, trattandosi di straniero, fino a che

questi non ha pagato la cauzione o la malleveria".

Per le ragioni già dette, tale conclusione esime la Corte

dall'esaminare le ulteriori censure, di portata analoga o più ridotta,

prospettate dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli altri

profili concernenti l'art. 3 Cost., nonché agli artt. 2, 10, 13,

quinto comma, e 27, secondo comma, Cost.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è

pure da dichiarare illegittimo negli stessi termini il già menzionato

art. 108 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che, con riguardo alle

violazioni penalmente sanzionate del monopolio dei sali e dei tabacchi,

configura per lo straniero casi di arresto con prescrizioni pressoché

identiche; pertanto, anche questa declaratoria conseguenziale di

illegittimità investe le corrispondenti parole dei primi due commi di

detto articolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo

comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle

parole: "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea

cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, secondo

comma, del d P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle

parole: "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato

la cauzione o la malleveria";

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo

comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali

e dei tabacchi), relativamente alle parole: "ovvero quando si tratta di

straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento

delle multe o delle ammende";

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, secondo

comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali

e dei tabacchi), relativamente alle parole: "o, trattandosi di

straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la

malleveria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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