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I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Le disposizioni della legge n. 93 del 1983, disciplinanti la composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla stipulazione degli accordi ivi previsti, debbono essere applicate alla Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta dagli artt. 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati in riferimento all'art. 89 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

    Art. 3 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 6 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 10 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art5 · fonte del testo

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