Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2001

Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli

regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento

CEE n. 270/79), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal

TAR della Toscana, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Crescenzi Angela ed altri nonché

l'atto di intervento della regione;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Andrea Pisaneschi per Angela Crescenzi ed

altri e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da

alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione Toscana, il TAR

della Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44

(Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai

sensi del regolamento CEE n. 270/79), nella parte in cui prevede

l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché

nell'ottava qualifica funzionale;

che, nel procedimento a quo, i ricorrenti hanno impugnato la

delibera della Giunta regionale di inquadramento nella settima

qualifica funzionale anziché nell'ottava, conforme all'impugnato

art. 2 della legge regionale n. 44 del 1992, del quale hanno eccepito

l'incostituzionalità davanti al TAR rimettente, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che il collegio rimettente ritiene rilevante la questione di

legittimità costituzionale sollevata ad istanza di parte, ed

argomenta la non manifesta infondatezza della stessa invocando, come

si è detto, anche l'art. 117 della Costituzione, in relazione ai

princìpi fondamentali contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93

(Legge-quadro sul pubblico impiego); nel d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

(Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione

collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego

29 marzo 1983, n. 93); nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che, ad avviso del TAR della Toscana, la figura del

divulgatore agricolo richiede l'inquadramento nell'ottava qualifica

funzionale, giacché le funzioni ad esso affidate, di promozione e

assistenza alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste

ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi comunitari",

comportano "compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo

ed elaborazione di linee previsionali" che, anche a norma dell'art.

12 della legge della Regione Toscana 21 agosto 1989, n. 51 (Testo

unico delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente

ricognitivo di princìpi fondamentali della legislazione statale,

giustificano l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale,

analogamente a quanto disposto da leggi di altre regioni, in

relazione alle quali si lamenta una ingiustificata disparità di

trattamento;

che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni

regione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei

divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacché

la figura professionale di cui si tratta "è concepita per il

perseguimento di identiche finalità, ritenute di interesse

comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio,

elaborato a livello nazionale";

che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti i

ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo per chiedere

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, svolgendo deduzioni

sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e

censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina impugnata, la

quale, come risulterebbe dai lavori preparatori, avrebbe previsto

l'inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale

non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per

ragioni di contenimento della spesa;

che nel presente giudizio si è costituita anche la Regione

Toscana per chiedere la declaratoria di infondatezza della questione

sollevata dal TAR della Toscana;

che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio

amministrativo a quo hanno depositato una memoria per illustrare più

diffusamente quanto già dedotto in sede di costituzione e per

argomentare ulteriormente la fondatezza della questione sollevata,

lamentando in particolare la violazione dei princìpi fondamentali di

cui agli artt. 1 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93

del 1983, della perequazione e omogeneizzazione del trattamento

giuridico-economico dei dipendenti pubblici e del principio di

inquadramento secondo le declaratorie formali delle funzioni;

che anche la Regione Toscana, parte resistente nel

procedimento principale, ha depositato una memoria per eccepire

l'inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata - in

considerazione della possibilità di fare applicazione diretta nel

giudizio a quo del regolamento CEE n. 270/79, con conseguente

disapplicazione della disposizione denunciata - e comunque per

insistere nella richiesta della declaratoria di infondatezza,

escludendo, in particolare, l'esistenza di una disciplina statale che

indichi la qualifica funzionale in cui inquadrare il personale di cui

si tratta ed osservando che le mansioni dei divulgatori agricoli

"comportano assunzione di responsabilità ma non implicano certo

elevata specializzazione professionale, né compiti di particolare

complessità".

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la

legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19 (Semplificazione

del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni

normative), art. unico, al comma 1 ha disposto l'abrogazione espressa

della legge impugnata dal TAR della Toscana, qualificando "non più

operanti" le norme tra le quali la legge regionale n. 44 del 1992 -

inserite nell'allegato A e precisando, al comma 3, che le

disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in

base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, "al

fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di

spesa";

che, pertanto, dovendo l'interpretazione delle disposizioni

della sopravvenuta legge regionale abrogatrice e il necessario

riesame della rilevanza della sollevata questione essere rimessi al

collegio rimettente, si rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al TAR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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