Corte costituzionale

Sentenza n. 347/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia riapprovata il 5 marzo 1990 dal Consiglio regionale avente per

oggetto: "Norme di attuazione dell'art. 5, sesto comma, della legge

regionale 12 maggio 1980, n. 43" promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1990, depositato

in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 22 del registro

ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente e

l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 21 marzo 1990 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha impugnato la delibera legislativa della

Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e riapprovata, a seguito

del rinvio governativo, il 5 marzo 1990, recante "norme di attuazione

dell'art. 5, sesto comma, della l.r. 12 maggio 1980, n. 43",

sostenendone il contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione,

quest'ultimo per la violazione degli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo

1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

Gli antecedenti di fatto della questione sono i seguenti.

A seguito del trasferimento delle funzioni alle Regioni, operato

con il d.P.R. n. 616 del 1977, la legge regionale 12 dicembre 1979,

n. 76 aveva disciplinato la successione della Regione Puglia, con i

poteri di cui all'art. 49 del citato D.P.R. n. 616, nella gestione

dei Centri di servizio sociali e culturali, già della Cassa per il

Mezzogiorno, i quali assumevano (art. 1) la denominazione di Centri

di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) e

venivano dotati, tra l'altro, di personale (operatori culturali)

della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola media

superiore, di 5° livello secondo l'ordinamento allora vigente (art.

4).

In seguito, con la l.r. 12 maggio 1980, n. 42, recante norme

organiche per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione Puglia

(art. 16) aveva istituito e disciplinato il servizio di "educazione

permanente" destinato prevalentemente agli adulti, all'uopo

utilizzando le strutture dei predetti Centri che, mutata nuovamente

la denominazione ed acquisita quella di Centri regionali dei servizi

educativi e culturali (C.R.S.E.C.), venivano incaricati di ulteriori

attività (art. 17 l.r. n. 42/80), rispetto ai compiti già svolti

dagli originari Centri di servizio e programmazione culturale

regionale (C.S.P.C.R. art. 2 l.r. n. 76/79).

La stessa l.r. n. 42/80 all'art. 26 stabiliva, poi, che al

personale addetto a tali Centri andava riconosciuto il trattamento

giuridico ed economico previsto dalle leggi regionali nn. 16 e 17 del

1980 (che, nel frattempo, avevano recepito il nuovo contratto

collettivo), mentre le modalità di inquadramento venivano rinviate

ad una successiva legge.

In attuazione del precetto suindicato la l.r. n. 9 del 1981

disponeva, quindi, l'inquadramento di questo personale nel 5° livello

(art. 3).

Con la delibera legislativa ora impugnata lo stesso personale

viene reinquadrato nel 6° livello di cui alla l.r. n. 16 del 1980,

con decorrenza giuridica dal 1980 ed economica dal primo giorno del

mese successivo alla entrata in vigore della nuova disciplina, e ciò

al fine di rendere il trattamento giuridico ed economico di quel

personale (C.R.S.E.C.) omogeneo con quello dei dipendenti in servizio

presso gli altri centri regionali (Centri di servizi e programmazione

culturale regionale) che svolgono attività analoghe e che, in virtù

di un provvedimento amministrativo della Giunta regionale del 1982,

sono stati nel frattempo inquadrati nel 6° livello.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene, nel

ricorso, il contrasto della delibera legislativa regionale impugnata

con il principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche

dei pubblici dipendenti, dettato dalla legge quadro n. 93 del 1983

(art. 4).

La Regione, infatti, si proporrebbe di operare il reinquadramento

ad un livello superiore di una ben individuata categoria di

personale, laddove il principio ispiratore nella materia è quello

della attribuzione dei dipendenti ai vari livelli retributivi in

funzione unicamente dei requisiti posseduti, delle mansioni assolte e

delle responsabilità a queste inerenti, ed a prescindere da

qualsiasi riferimento a gruppi specifici di personale.

In più, il considerevole periodo di tempo, intercorso tra il

primo inquadramento e quello ora oggetto di esame, costituirebbe, ad

avviso del ricorrente, autonomo profilo di censura, perché si

introdurrebbe un serio fattore di turbativa nell'assetto ormai

definito del personale regionale, in violazione dell'art. 97 Cost.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere

al ricorso e ribadire che l'iniziativa legislativa è stata

determinata dalla necessità di perequare il trattamento economico di

tutti gli operatori culturali, in servizio presso i centri regionali

con identica posizione funzionale.

Era difatti avvenuto che il personale degli originari Centri

(C.S.P.C.R.) era stato inquadrato nel 5° livello secondo

l'ordinamento del 1974. Una volta recepito il nuovo contratto di

lavoro per il triennio 1976-78 con la legge regionale n. 16 del 1980,

la Giunta regionale limitatamente a quel personale operava una

legittima trasposizione di livello, sulla base della coincidenza

delle declaratorie funzionali, ed inquadrava i detti dipendenti nel

6° livello di cui alla citata legge regionale n. 16 del 1980 (v.

delibera G.R. n. 4942 del 4 maggio 1982).

Invece, per il personale addetto al servizio di educazione

permanente (servizio, quest'ultimo, istituito solo successivamente

con la legge n. 42 del 1980) veniva previsto l'inquadramento nel 5°

livello del nuovo ordinamento (l.r. n. 16 del 1980), mentre la

identità delle mansioni svolte dai due gruppi di operatori culturali

avrebbe imposto la omogeneizzazione dei relativi trattamenti

economici, cui ha poi provveduto la legge regionale impugnata, che,

nell'ovviare all'evidenziata ingiustizia, ha considerato che le

strutture e il personale dei diversi Centri erano tutti confluiti nei

"Centri regionali dei servizi educativi e culturali" (C.R.S.E.C.) e

che il personale appartenente alla categoria presa a raffronto

apparteneva alla qualifica terminale della carriera di concetto,

secondo l'ordinamento (del 1974) vigente prima del contratto

collettivo per il triennio 1976-78, cosicché, una volta recepito

quest'ultimo, anche il restante personale non poteva che essere

inquadrato nel 6° livello della nuova disciplina (l.r. n. 16 del

1980). Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la

legge della Regione Puglia, riapprovata, a seguito di rinvio

governativo, il 5 marzo 1990, con la quale gli operatori culturali in

servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali

(C.R.S.E.C.), già inquadrati al 5° livello retributivo dall'art. 3

della legge regionale n. 19 del 1981, sono stati inquadrati al 6°

livello.

Si sostiene la violazione, da parte di detta legge, dell'art. 117

della Costituzione nell'assunto che tale inquadramento contrasterebbe

con il principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche

dei pubblici dipendenti (art. 4 della legge-quadro sul pubblico

impiego n. 93 del 1983) perché disposto nei confronti di una

determinata categoria di personale, mentre i vari livelli retributivi

dovrebbero essere stabiliti in via generale per tutte le categorie di

personale, senza discriminazioni, sulla base di criteri comuni. Si

assume altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione,

perché tale reinquadramento, che modifica quello disposto circa

dieci anni prima, introdurrebbe un serio fattore di turbativa

nell'assetto ormai definito del personale regionale.

2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 117 della

Costituzione ed alla norma interposta, costituita dall'art. 4 della

legge n. 93 del 1983, è infondata.

Va precisato in proposito che i Centri regionali dei servizi

educativi e culturali (C.R.S.E.C.), cui appartiene il personale in

questione, furono istituiti con la legge regionale n. 42 del 1980, in

materia di diritto allo studio, all'uopo utilizzando (art. 16 legge

cit.) strutture dei Centri di servizio sociali e culturali (C.S.S.C.)

della Cassa per il mezzogiorno trasferiti alle regioni dal d.P.R. n.

616 del 1977 e di cui, in precedenza, la Regione Puglia, nel

disciplinare le modalità del subentro al precedente ente gestore,

con la legge regionale n. 76 del 1979 aveva modificato la

denominazione in Centri di servizio e programmazione culturale

regionale (C.S.P.C.R.).

Senonché - mentre gli operatori culturali di questi ultimi

Centri, già inquadrati con la citata legge regionale n. 76 del 1979

al 5° livello, furono, al sopravvenire del nuovo contratto

collettivo, reinquadrati nel 6° livello con delibera della Giunta

regionale in data 24 maggio 1982, n. 4942 - gli operatori culturali

dei Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.),

che pur costituivano un organismo derivato dai C.S.P.C.R., rimasero

inquadrati nel 5° livello (art. 3, legge regionale n. 19 del 1981).

Come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge

regionale, questo tende ad eliminare tale sperequazione, allineando

allo stesso livello personale omogeneo, attesa la provenienza dai

medesimi Centri di servizi e le comuni mansioni.

Non appare perciò violato il principio di omogeneizzazione

fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perché

lo specifico riferimento ad una determinata categoria di personale,

individuato in base all'appartenenza a specifici Centri di servizi,

dipende proprio dalla finalità riequilibratrice che il provvedimento

legislativo intende perseguire per allineare la categoria individuata

ad altra categoria omogenea di personale.

3. - Da quanto precede discende, come naturale conseguenza,

l'infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 97

della Costituzione, nell'assunto che la legge impugnata, modificando

dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con

decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore,

costituirebbe fattore di turbativa nell'assetto ormai definito del

personale regionale.

In proposito questa Corte (sentenza n. 56 del 1989) ha già

espressamente escluso - proprio in relazione ad una legge regionale

che aveva previsto una modifica del precedente inquadramento di

proprio personale - il contrasto con l'art. 97 della Costituzione,

ritenendo affidata al prudente apprezzamento del legislatore la

possibilità di modificare l'assetto di certi rapporti definiti da

leggi precedenti, quando ragionevolmente ritenga, e ciò risulti in

concreto, che il nuovo inquadramento tenda a porre rimedio a

pregresse situazioni di disparità: ipotesi questa che ricorre

proprio nella specie, secondo quanto risulta dal punto precedente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge della Regione Puglia, approvata il 29 luglio 1987 e

riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Norme di attuazione dell'art.

5, sesto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43",

sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione,

nonché agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dal

Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari