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Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attivita' di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocita'. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni dalla Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

Testo in vigore dal 16 marzo 1991 al 10 aprile 2002

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