Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:

  • a)elaborare le norme della deontologia professionale;
  • b)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
  • c)coordinare l'attivita' dei collegi regionali dei maestri di sci;
  • d)definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
  • e)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
  • f)collaborare con le autorita' statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
  • g)stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art16 · fonte del testo

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