Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

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E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita' di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici". Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti:

  • a)l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'autorita;
  • b)l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;
  • c)la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni si ECU, nonche', a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorita'.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1995

    Illegittimità dichiarata
    7 novembre 1995

    Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale: a) - dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 20 comma 4 l. n. 109 del 1994, promossa in riferimento all'art. 118 Cost., in quanto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ivi previsto come obbligatorio, è stato successivamente (art. 4 comma 1 lett. c d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995) previsto come facoltativo; b) - dell'art. 19 comma 4 l.n. 109 del 1994, promossa con riferimento ai principi disciplinanti la speciale autonomia provinciale e regionale, in quanto la disposizione denunciata è stata sostituita, con contenuto normativo del tutto diverso, dall'art. 6 - bis comma 1 lett. b) d.l. n. 101 del 1995 conv. in l. n. 216 del 1995; c) - dell'art. 21 comma 1 l. n. 109 del 1994, promossa con riferimento agli artt. 11, 97 comma 1 e 118, comma 1, Cost, in quanto la disciplina dettata dalla disposizione denunciata è stata modificata nei suoi contenuti sostanziali dall'art. 7 commi 1 e 1-bis d.l. n. 101 del 1995, conv. in l. n. 216 del 1995. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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