Art. 14 — Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade

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E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

Testo in vigore dal 18 aprile 2001 al 13 agosto 2010

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