Art. 14 — Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade

Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni

Testo vigente dal 13 agosto 2010

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2001 al 13 agosto 2010. 30 parole tolte, 151 parole aggiunte.

tolto: E'aggiunto: Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita tolto: al banco aggiunto: per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche tolto: nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22aggiunto: . Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione tolto: della disposizione aggiunto: delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa tolto: consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni. aggiunto: pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125~art14 · fonte del testo

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