Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1929 al 11 marzo 1931. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione locale di approvazione sara', in ciascuna Provincia, costituita del reggente della Sezione zootecnica della Cattedra ambulante di agricoltura, o di altro reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei comuni nei quali debbano essere effettuate le visite e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.
[2]Una Commissione provinciale, composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, decidera' inappellabilmente in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 11 marzo 1931
