Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1929 al 11 marzo 1931. Leggi il testo vigente →

[1]La Commissione locale di approvazione sara', in ciascuna Provincia, costituita del reggente della Sezione zootecnica della Cattedra ambulante di agricoltura, o di altro reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei comuni nei quali debbano essere effettuate le visite e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

[2]Una Commissione provinciale, composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, decidera' inappellabilmente in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 11 marzo 1931

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/1962

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 1962

    L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiché null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attività della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 è incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresì dichiararsi l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.

    Art. 41 cost. · Art. 4 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Legge organica sulla produzione zootecnica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art6 · fonte del testo

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