Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

29 giugno 1929, n. 1366, e degli artt. 2 e segg. del regolamento 10

marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano

nel procedimento penale a carico di Benetti Igino, iscritta al n. 220

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Pretore di Arzignano

nel procedimento penale a carico di Pellizzari Giobattista, iscritta al

n. 221 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali avanti al Pretore di

Arzignano a carico di Pellizzari Giobattista e di Benetti Igino,

entrambi imputati del reato di cui all'art. 4 della legge 29 giugno

1929, n. 1366, e art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934 del

Ministero dell'agricoltura, è stata sollevata questione della

legittimità costituzionale di dette disposizioni, in relazione agli

artt. 41 e 42 della Costituzione e che essa (ritenuta rilevante e non

manifestamente infondata) è stata rimessa a questa Corte;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta

questione con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, di cui il dispositivo

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del

17 febbraio 1962;

che avendo la detta sentenza dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 13667 ora

denunciata, tale norma, unitamente alle altre ivi indicate, ha cessato

di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non

può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza medesima (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87),

rimanendo così escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della

Corte;

che, per quanto riguarda la denuncia dell'incostituzionalità

dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934, emanato dal

Ministero dell'agricoltura, la questione è da dichiarare

inammissibile, mancando nell'atto la forza di legge, necessaria a far

sorgere la competenza della Corte costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara :

a) la manifesta infondatezza della questione sollevata relativa

alla incostituzionalità dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n.

1366;

b) la inammissibilità della questione relativa alla

incostituzionalità dell'art. 2 e segg. del regolamento 10 marzo 1934,

emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arzignano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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