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La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4, 5, 7, 14, 16, 17 e 18 della presente legge e' affidata ai componenti le Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ed ai loro supplenti, ai tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento quadrupedi, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei depositi stalloni, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, ed agli agenti tutti della forza pubblica.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 22 dicembre 2008
