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[1]Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e' istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali e' stata richiesta la preventiva approvazione.
[2]La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed e' costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni Provincia della circoscrizione, dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.2
[3]In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.2
[4]Il Ministero dell'economia nazionale puo' disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1940, n. 627
2La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il presente articolo e' modificato in conseguenza di quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'art. 6 della suindicata L. 27 maggio 1940, n. 627.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
