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[1]Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e' istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali e' stata richiesta la preventiva approvazione.
[2]La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed e' costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni Provincia della circoscrizione, dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.
[3]In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.
[4]Il Ministero dell'economia nazionale puo' disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 10 luglio 1940
