Art. 90 fallimento — Fascicolo della procedura

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Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale puo' disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa puo' derivare un danno grave e irreparabile. Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunita' di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio della impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa puo' esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si e' pronunciato favorevolmente. Se e' disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori e' convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunita'. Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art90 · fonte del testo

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