Art. 194 c.c.i.i. — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Devono essere consegnati al curatore:

  • a)il denaro contante;
  • b)le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
  • c)le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art194 · fonte del testo

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