Art. 78 fallimento — Conto corrente, mandato, commissione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
