Legge fallimentare

Art. 41 fallimento — Funzioni del comitato

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Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. In caso di inerzia, di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 365/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione. - Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 35 fallimento · Art. 41 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 43 parole tolte, 160 parole aggiunte.

Il comitato tolto: puo' essere richiesto del suo parere, oltre che aggiunto: dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, tolto: quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno aggiunto: ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Il presidente convoca il comitato tolto: ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno aggiunto: per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza tolto: di voti dei suoi membri aggiunto: dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. In caso di inerzia, di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. Il comitato ed ogni tolto: membro possono sempre ispezionare aggiunto: componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti tolto: del fallimento, aggiunto: della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I tolto: membri aggiunto: componenti del comitato hanno diritto tolto: solo al rimborso delle speseaggiunto: , oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art41 · fonte del testo

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