Art. 239 fallimento — Mandato di cattura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 13 dicembre 1964. Leggi il testo vigente →

Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, e' obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. Negli altri casi il mandato di cattura e' facoltativo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 13 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art239 · fonte del testo

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