Art. 237 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa

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L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

Testo in vigore dal 24 agosto 1999 al 16 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 24 agosto 1999. 20 parole tolte, 39 parole aggiunte.

aggiunto: L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativaaggiunto: , si applicano al commissario liquidatore aggiunto: ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228 tolto: e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226aggiunto: , 229 e 230.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art237 · fonte del testo

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