Legge fallimentare

Art. 189 fallimento — Adunanza dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purche' pervenuti prima della chiusura delle operazioni. La proposta del debitore e' approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 202/1970

    Questione infondata
    28 dicembre 1970

    L'istituto dell'amministrazione controllata è stato introdotto nella disciplina dei procedimenti concorsuali, stabilita col R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) perché costituisse strumento volto, in momenti di improvvise e vaste fluttuazioni economiche, a portare rimedio a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni, per riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale volontà, senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di insolvenza e di incapacità obiettiva dell'impresa a riacquistare il normale equilibrio patrimoniale. La disciplina dell'istituto, ed in particolare quella dettata dall'art. 189 del predetto decreto, in materia di approvazione della proposta del debitore di ammissione all'amministrazione controllata, risulta informata all'intento di lasciare il più largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. In riferimento ai motivi che ne hanno determinato l'adozione, quindi, la norma dell'art. 189, terzo comma legge fallimentare, concernente l'esclusione dei creditori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta di ammissione all'amministrazione controllata, ma pur in vario modo tutelati dall'ordinamento, risponde razionalmente alla diversità di situazione nelle quali essi versano in confronto dei creditori chirografari e non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. I creditori chirografari, infatti, non essendo assistiti da diritti di garanzia che assicurino in via prioritaria l'adempimento delle obbligazioni anche in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull'utile svolgimento dell'amministrazione controllata dell'impresa e dei beni dell'imprenditore l'aspettativa di soddisfacimento del credito, in misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti risultare da una esecuzione immediata. Sul voto dei creditori con prelazione, ove questi fossero stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto essere determinante il presumibile interesse ad una esatta ed immediata esecuzione della prestazione che avrebbe potuto impedire il risanamento patrimoniale dell'impresa eludendo le accennate finalità dell'istituto.

    Art. 3 cost. · Art. 189 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art189 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari