Art. 182-septies fallimento — Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

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((La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

  • a)tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
  • b)l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta;
  • c)i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
  • d)i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
  • e)il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.)) 76
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

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Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Testo in vigore dal 25 agosto 2021 al 24 ottobre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 25 agosto 2021. 563 parole tolte, 257 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, laaggiunto: La disciplina di cui all'articolo 182-bis aggiunto: si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, tolto: e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore puo' chiedere che aggiunto: al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, tolto: quando aggiunto: individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

aggiunto: a) tutti i creditori tolto: della aggiunto: appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative tolto: eaggiunto: , siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e tolto: i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti aggiunto: abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;

aggiunto: b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta;

aggiunto: c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento tolto: dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario aggiunto: di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoriatolto: . Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari gia' previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendereaggiunto: ;

aggiunto: d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordotolto: . Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

tolto: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

tolto: b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

tolto: c) possano risultare soddisfattitolto: , in base all'accordotolto: , aggiunto: stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabilitolto: . Quando fra l'impresa debitricee una o piu' banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita' della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioniaggiunto: ;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al tolto: comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. aggiunto: secondo comma. In nessun caso, per effetto tolto: degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti aggiunto: dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori tolto: non aderenti aggiunto: ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. tolto: Agli effetti del presente articolo non aggiunto: Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. tolto: La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma aggiunto: Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118

    Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182septies · fonte del testo

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