Art. 141 fallimento — Nuova proposta di concordato
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Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
