Art. 141 fallimento — Nuova proposta di concordato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art141 · fonte del testo

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