Art. 128 fallimento — Approvazione del concordato

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Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 46 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Il concordato e' approvato se riporta il tolto: consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti aggiunto: voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire tolto: la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengone consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente aggiunto: il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di tolto: sentenza posteriore aggiunto: una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine tolto: indicato nell'art. 125 aggiunto: fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art128 · fonte del testo

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