Legge fallimentare

Art. 122 fallimento — Concorso dei vecchi e nuovi creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art122 · fonte del testo

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