Art. 122 fallimento — Concorso dei vecchi e nuovi creditori
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I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
