Art. 104-ter fallimento — Programma di liquidazione

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((Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

  • a)l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
  • b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
  • c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
  • d)le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
  • e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti)). 50 Il curatore puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore modifiche al programma presentato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 50 Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare, con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. ((Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.)) 50
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 43 parole tolte, 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporretolto: , acquisito il parere favorevole aggiunto: all'approvazione del comitato dei creditoritolto: , all'approvazione del giudice delegato. Il programma tolto: deve indicare le modalita' e i aggiunto: costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, tolto: specificando aggiunto: e deve specificare:

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare aggiunto: ed il loro possibile esito;

… liquidazione dell'attivo. Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore modifiche al programma presentato. tolto: L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare, con le modalita' di cui ai … 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitoreaggiunto: . Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art104ter · fonte del testo

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