Art. 24 — Ingiunzione di pagamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
(Nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, era già stata decisa con la sentenza n. 79 del 1961). Cfr.: 24/1956 D.
Art. 24 Legge doganale · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Va chiesta e pronunciata la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quelle norme che, pur se ritenute applicative di un principio già dichiarato incostituzionale, abbiano, nel sistema, una propria vita giuridica. Sono, pertanto, da ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, perché riaffermano la regola del "solve et repete" enunciata in via generale nell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 21 del 1961: R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149; legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, secondo periodo del secondo comma, e legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24, terzo comma.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 Legge doganale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1962 al 12 aprile 1973. 102 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I diritti dovuti alla. dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo' farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione. L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art24 · fonte del testo
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