Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, promossi dalle seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1961 dal Tribunale di Genova, nel

procedimento civile instaurato dalla Società per azioni "CITOM-SORIMA"

contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 156

del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 17 luglio 1961 dal Tribunale di Genova, nei

procedimenti civili riuniti, vertenti tra la Società IM. CA. "Tre

Vele", la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed Assicurazione", la

"Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e

Riassicurazioni", il Banco di Sardegna, il Fallimento della "Società

Generale Cacao" e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta

al n. 196 del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate

alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e

comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

che innanzi a questa Corte, tra le parti private, si sono

costituite, nel primo giudizio, la Società "CITOM-SORIMA" e, nel

secondo giudizio, la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed

Assicurazione" e la "Società Italiana Cauzioni", mentre in entrambi i

giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione alle

disposizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione, della norma

contenuta nel terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940,

n. 1424;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la

quale, con la sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge

25 settembre 1940, n. 1424;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra indicate ed ordina il

rinvio degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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