Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1961 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'art.

149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 24, terzo comma,

della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'art. 52 della legge 19

giugno 1940, n. 762, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1960 dalla Corte di appello di

Napoli nel procedimento civile tra Fusco Raffaele e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del

18 marzo 1961;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile tra Mattarucco Antonio e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1

aprile 1961;

3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile tra Perale Ferdinando e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile

1961;

4) ordinanza emessa il 14 febbraio 1961 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile tra Muscardin Giovanni e l'Ufficio del registro

di Mestre, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro per le

finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Le quattro ordinanze in esame - la prima della Corte d'appello di

Napoli e le altre del Tribunale di Venezia - investono tutte il

problema della legittimità costituzionale del principio del solve et

repete in materia tributaria, sul quale questa Corte ebbe già a

pronunciarsi con la sent. 24 marzo 1961, n. 21, dichiarando

l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma

dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 Costituzione. Le attuali ordinanze, tutte anteriori

alla ricordata sentenza di questa Corte, denunciano, in riferimento

agli stessi articoli della Costituzione (ai quali le tre ordinanze del

Tribunale di Venezia aggiungono l'art. 23), oltre al secondo comma del

citato art. 6 le seguenti altre disposizioni legislative nelle quali il

principio del solve et repete viene espressamente riaffermato: art.

149 legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, ex

se (Corte d'appello di Napoli), e in quanto richiamato dall'art. 10

legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie (Tribunale di

Venezia, ord. n. 31/61); art. 24, comma terzo, legge doganale 25

settembre 1940, n. 1424, (Tribunale di Venezia, ord. 25/61); art. 52

legge 19 giugno 1940, n. 762, relativa all'imposta generale

sull'entrata (Tribunale di Venezia, ord. 33/61).

L'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, movendo dal carattere

di presupposto processuale del pagamento del tributo da parte del

contribuente per essere ammesso a far valere in giudizio

l'illegittimità dell'imposizione, pur menzionando l'art. 113 Cost.,

basa essenzialmente la denuncia di illegittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate sull'incompatibilità di esse con gli artt. 3 e

24 Cost., i quali enunciano rispettivamente il principio di uguaglianza

dei cittadini "senza distinzione di condizioni sociali o personali" e

il principio del diritto di difesa, "che non può essere condizionato a

fatti, a situazioni, o ad atti che si risolvono nella elusione del

principio di uguaglianza"; e argomenta dal fatto che le disposizioni

denunciate "condizionano" il diritto di difesa a un pagamento ("che in

molti casi per il cittadino è di difficile o impossibile attuazione")

"sul presupposto di una differenziazione tra cittadini abbienti o non

abbienti, e, comunque, con la attribuzione alla pubblica

Amministrazione, nel processo, di una irrazionale e ingiustificata

posizione di privilegio rispetto all'altra parte".

Le tre ordinanze del Tribunale di Venezia hanno identica

motivazione. Anch'esse deducono l'incompatibilità della regola del

solve et repete col principio di uguaglianza, con particolare riguardo

al diritto di azione giudiziaria (art. 24 Cost.), nonché col precetto

dell'art. 113 Cost., che assicura ai cittadini la tutela

giurisdizionale contro gli atti amministrativi lesivi di diritti e

interessi legittimi, e aggiungono che ogni illegittima imposizione

tributaria è suscettibile di importare gravissime conseguenze

giuridiche di carattere non solo patrimoniale, ma anche personale, e si

risolve in una lesione dell'art. 23 Cost., il quale segna i limiti del

potere di imposizione.

Le quattro ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti

in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale (la prima in quella del 18 marzo 1961, n. 70, la seconda e la

terza in quella del 1 aprile 1961, n. 83, la quarta in quella del 29

aprile 1961, n. 106).

In tutti e quattro i giudizi si è costituito innanzi a questa

Corte il Ministro per le finanze ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, entrambi a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza delle sollevate

questioni.

In nessuno dei giudizi si sono costituite parti private.

All'udienza, i quattro giudizi sono stati trattati congiunta mente.

In essa, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato che, essendo

sopravvenuta alla propria costituzione in giudizio la sentenza 24 marzo

1961, n. 21, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 legge 20 marzo

1865, n. 2248, all. E, ed essendo le altre disposizioni tributarie,

impugnate coi quattro giudizi in esame, norme applicative della regola

del solve et repete, enunciata in via di principio dal citato articolo,

essa Avvocatura non insiste nell'opporsi alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale anche delle altre disposizioni riferite. Considerato in diritto :

1. - Le quattro cause, data l'identità di materia, sono state

trattate congiuntamente e possono essere decise con unica sentenza.

2. - Con la sentenza 24 marzo 1961, n. 21, intervenuta in un

giudizio promosso dal Pretore di Pavia nei confronti del solo art. 6

della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, questa Corte ebbe a

dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma di tale

articolo. Le questioni di legittimità costituzionale di quest'ultima

disposizione, sollevate con le ordinanze che hanno promosso i quattro

giudizi ora all'esame della Corte, sono perciò da dichiarare ormai -

in conformità della costante giurisprudenza - manifestamente

infondate.

3. - La Corte deve, invece, occuparsi delle questioni sollevate nei

confronti dell'art. 149 della legge del registro (R.D. 30 dicembre

1923, n. 3269), dell'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta

generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762): e dell'art. 24

della legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424). Per quanto

riguarda questi ultimi due testi legislativi, l'esame va, peraltro,

limitato rispettivamente al secondo periodo del secondo comma del

citato art. 52 e al terzo comma dell'art. 24, dato che le questioni

sollevate investono unicamente la legittimità dell'istituto del solve

et repete, al quale si riferiscono le sole parti menzionate degli

articoli in questione.

L'art. 149 della legge del registro dispone che, "eccettuato il

caso di opposizione a richiesta di tasse suppletive, non sono ammessi

in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a

pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse, quando non

sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui

all'articolo 96".

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge

istitutiva dell'imposta generale sull'entrata dispone che il "gravame

dinanzi alla Autorità giudiziaria" previsto dal primo periodo dello

stesso comma contro i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione

"deve esser proposto, previo pagamento della imposta e della sopratassa

determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro

delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della

stessa ordinanza o decreto".

Il terzo comma della legge doganale dispone che l'atto di

opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento dei diritti dovuti alla

dogana, contemplato dal secondo comma, "non è valido se non è

preceduto dal pagamento della somma richiesta".

Si tratta di disposizioni le quali riaffermano, con riferimento

alle materie di cui rispettivamente si occupano, la regola del solve et

repete, enunciata in via generale nell'art. 6, secondo comma, della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Regola che, con la ricordata

sentenza n. 21, questa Corte ha ritenuto illegittima perché

contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo incompatibile

col principio di uguaglianza, col pari diritto di tutti i cittadini di

agire in giudizio, con l'inammissibilità di limitazioni al diritto di

far valere in giudizio l'illegittimità degli atti amministrativi

comunque lesivi di diritti o di interessi legittimi.

Questo punto di vista deve essere confermato per le ragioni

enunciate nella sentenza n. 21, dalle quali la Corte non ritiene

doversi discostare, anche con riguardo alle disposizioni in materia di

imposta di registro, di imposta generale sull'entrata e di imposte

doganali, che vengono ora portate per la prima volta all'esame della

Corte. Esse devono essere, perciò, dichiarate illegittime.

Né a tal fine è necessario stabilire se siano applicative della

regola enunciata nell'art. 6 della legge del 1865 o abbiano carattere

novativo. E sufficiente, infatti, constatare che si tratta di testi

legislativi dotati, nel sistema, di una propria individualità e di una

propria vita giuridica; onde anche di essi può esser chiesta e deve

esser pronunciata la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

4. - Non occorre, invece, dichiarare l'illegittimità

costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25 giugno

1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, il quale, disponendo che "per

la riscossione delle imposte e delle sopratasse stabilite dalla

presente legge e per il modo di decidere le controversie che insorgono

sulle medesime sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di

imposte di registro", fa rinvio, tra l'altro, alla regola del solve et

repete enunciata nell'art. 149 della legge del registro.

Opportunamente l'ordinanza del Tribunale di Venezia iscritta al n.

31 Registro ordinanze, trovandosi a dover applicare, in virtù di tale

rinvio, l'art. 149 ult. cit., ha sollevato la questione di legittimità

di quest'ultimo e non quella dell'art. 10 della legge del 1943.

L'articolo 10 di questa legge fa rinvio al sistema normativo relativo

all'imposta di registro, quale risulta dalle disposizioni vigenti al

momento dell'applicazione. Venuta meno la disposizione dell'articolo

149 della legge di registro, a causa della dichiarazione della sua

illegittimità costituzionale, viene perciò a mancare lo stesso

rinvio, da parte dell'art. 10 della legge ipotecaria, alla disposizione

dichiarata incostituzionale: onde non può parlarsi di una

illegittimità della disposizione di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i quattro giudizi di legittimità costituzionale indicati

in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, all. E;

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 24, 113 della Costituzione:

- dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

- del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge

19 giugno 1940, n. 762;

- del terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n.

1424.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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