Art. 33 — Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative

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All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  • b)al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».

Testo in vigore dal 17 dicembre 2024 al 1 luglio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art33 · fonte del testo

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