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Impresa
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 · Legge 22 marzo 1993, n. 99
- Aggiornato al
- 24 giugno 2009
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- Art. 1CONVENZIONE Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli…
- Art. 2La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi. 2. Le attuali imposte cui si…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorita' competente"…
- Art. 4'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1)…
- Art. 5uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa…
- Art. 6Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa…
- Art. 7Se le autorita' competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia…
- Art. 8L'autorita' competente di uno Stato contraente non e' obbligata ad avviare la procedura…
- Art. 9La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e' costituita, oltre che dal…
- Art. 10Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associ- ate interessate possono…
- Art. 11La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da' il suo parere entro i sei mesi dalla…
- Art. 12Le autorita' competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di…
- Art. 13carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti…
- Art. 14fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili e'…
- Art. 15presente convenzione non pregiudica gli obblighi di piu' ampia portata in materia di…
- Art. 16Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello…
- Art. 17presente convenzione sara' ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 18presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al…
- Art. 19segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica agli Stati firmatari…
- Art. 20presente convenzione e' stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello…
- Art. 21Stato contraente puo' chiedere in qualunque momento la revisione della presente…
- Art. 22presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca…
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