1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da' il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui e' stata adita. La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4. 2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorita' competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura. 3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art11 · fonte del testo

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