DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1 - Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta con riferimento a tali redditi e' deducibile dall'imposta indonesiana applicata a detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non piu' superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti redditi. 3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia dedurra' dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari