[1]Articolo IX. (ad articolo 15 della Convenzione)

[2]1. Salva disposizione contraria del presente accordo, le Autorita' giudiziarie dei due Stati corrispondono direttamente tra di loro. Cio' non esclude la corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Laender (Amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania, dall'altra parte. 2. Le domande di perquisizioni o sequestri, di consegna di oggetti, di consegna provvisoria o di trasporto in transito di detenuti, nonche' i relativi atti di esecuzione, sono trasmessi tramite il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, ed il Ministro federale della Giustizia od i Ministeri della giustizia dei Laender (Amministrazioni della giustizia dei Laender) della Repubblica federale di Germania, dall'altra. In casi di urgenza una copia della domanda potra' nel contempo essere trasmessa direttamente dall'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiesto. 3. Nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, negli affari penali di cui sono investite le Autorita' di polizia di una delle Parti contraenti, la corrispondenza tra le stesse Autorita' di polizia puo' effettuarsi direttamente tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania. 4. Le domande aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate al casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed all'Autorita' competente del casellario giudiziale nella Repubblica federale di Germania. 5. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, della Convenzione la corrispondenza si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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