generali dei Membri

  • 1)I membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a conseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi e alle disposizioni del presente Accordo.
  • 2)I membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un congruo incremento del consumo. Non appena raggiunti tali obiettivi, i membri si asterranno dal prendere misure multilaterali che possano avere incidenze sui prezzi del caffe'.
  • 3)I membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia nodo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei membri importatori.
  • 4)Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3 del presente articolo e puo' chiedere ai membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.
  • 5)I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art2 · fonte del testo

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