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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976
Legge 29 novembre 1980, n. 965
- Aggiornato al
- 19 gennaio 1981
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Gli Stati Contraenti affermano solennemente la loro ferma risoluzione a cooperare…
- Art. 3Gli Stati Contraenti riconoscono, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai loro…
- Art. 4Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte le misure…
- Art. 5Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere effettivo…
- Art. 6Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi, titoli o…
- Art. 7Gli Stati Contraenti perseguono la realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 2…
- Art. 8Gli Stati contraenti riconoscono che parte degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni…
- Art. 9Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati dagli Stati…
- Art. 10Il Comitato intergovernativo elegge il proprio presidente ed adotta il proprio…
- Art. 11Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale gia'…
- Art. 12Gli Stati contraenti procederanno regolarmente tra loro ad ampi scambi di informazioni e…
- Art. 13Il Comitato intergovernativo adotta tutte le disposizioni utili per associare ai propri…
- Art. 14Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti, ai diplomi…
- Art. 15La presente Convenzione e' aperta alla firma ed alla ratifica degli Stati arabi e degli…
- Art. 16Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle istituzioni…
- Art. 17La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa avverra' mediante il deposito…
- Art. 18La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo il deposito del secondo strumento…
- Art. 19Gli Stati contraenti hanno la facolta' di denunciare la presente Convenzione. 2. La…
- Art. 20La presente Convenzione non pregiudichera' in alcun modo i trattati e le convenzioni gia'…
- Art. 21Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la…
- Art. 22Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione…
